Per tutte le attivitĂ  alle Officine Creative serve la Certificazione verde rafforzato (il Green Pass rafforzato).

 

OFFICINE CREATIVE TORINO


Officine Creative Torino
Associazione Culturale
via Antonio Cecchi 17/21, Torino, 10152

Direttivo: Alberto*, Anna, Carlo, Giacomo, Lara Ma., Laura, Luciano, Martin**, Michele, Rossana

* – Presidente
** – Vice presidente

Per qualsiasi informazione puoi o venire a visitarci oppure scriverci un email.

 


STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 1 | (Denominazione e sede)

E’ costituita nel rispetto del Codice Civile e della legge 383 del 7/12/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006, l’associazione culturale denominata : “Officine Creative Torino” (d’ora in poi “O.C.T.”)
L’Associazione ha sede in Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’assemblea dei soci.
L’associazione può costituire sedi secondarie e ha durata illimitata.

ART. 2 | (Finalità)

  1. L’associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi.
  2. I proventi delle attivitĂ  non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. L’associazione O. C. T. si fonda sui valori di: libertà espressiva, cittadinanza attiva e partecipazione, pensiero critico, non violenza, condivisione delle proprie esperienze, rispetto e promozione del territorio e dell’ambiente.
  4. Partendo da questi principi cardine, le finalità che l’associazione si propone sono:
    1. promozione e valorizzazione delle artigianalitĂ 
    2. utilizzare metodi di educazione non formale per sensibilizzare i giovani e aumentare il loro interesse verso l’ambiente in cui vivono
    3. tutela e valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, il patrimonio culturale storico e artistico e l’essere umano come parte di esso
    4. facilitare l’inserimento sociale di soggetti svantaggiati ed emarginati
    5. favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita civile, sociale, culturale, politica ed economica
    6. migliorare l’ambiente urbano anche attraverso l’ottimizzazione delle risorse presenti nel contesto locale
    7. diffondere stili di vita ecosostenibili
    8. aumentare le capacitĂ  critiche e sociali e cittadinanza attiva
    9. valorizzare le differenze interculturali ed individuali attraverso la ricerca di nuove soluzioni
    10. favorire la crescita individuale e di comunitĂ 
    11. promuovere la produzione artistica e artigianale come mezzo di espressione collettiva e di trasformazione sociale

Per conseguire tali finalitĂ  sono previste una serie di attivitĂ  tra cui:

  1. corsi di formazione non professionale per il recupero, la tutela e l’innovazione dell’artigianato
  2. servizio di officina popolare per la facilitare la diffusione del saper fare e la condivisione delle buone pratiche
  3. mostre, eventi, conferenze, laboratori e attivitĂ  didattiche
  4. pubblicazione di materiali relativi alle iniziative dell’associazione
  5. attivazione di reti associative per lo sviluppo delle proprie finalitĂ  progettuali
  6. percorsi ludico didattici mirati nello specifico al riuso, al riciclo, alla riparazione e alla riduzione dei consumi e dei materiali e all’acquisizione di competenze manuali
  7. gestire e riqualificare spazi urbani e naturali
  8. facilitare l’inserimento sociale di soggetti svantaggiati ed emarginati
  9. attivare e gestire servizi utili alla collettivitĂ  e alle istanze emergenti dalle attuali dinamiche sociali, economiche e ambientali
  10. messa a disposizione di competenze e attrezzature

ART. 3 | (Soci)

  1. Sono ammesse all’associazione tutte le persone fisiche che accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno e versano la quota annuale associativa.
  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  3. L’iscrizione decorre dalla data di pagamento della quota e termina allo scadere dell’anno solare in corso. La quota associativa è intrasmissibile.
  4. La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all’Associazione stessa.

ART. 4 | (Diritti e doveri dei soci)

  1. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione. Il socio minorenne è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal compimento dei 18 anni. Per i soci minorenni il diritto dell’elettorato attivo e passivo viene esercitato dall’esercente la potestà parentale presente in assemblea, e verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, secondo il principio di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare l’eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 | (Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’assemblea o al consiglio direttivo.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’associazione.
  3. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART.6 | (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:
    • Assemblea dei soci;
    • Consiglio Direttivo;
  1. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate fino a un massimo di tre mandati.
  2. Le sostituzioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.
  3. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti

ART. 7 | (Assemblea)

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

  1. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (lettera, fax o e-mail) da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente indicazione di luogo, data e ora della riunione e ordine del giorno dei lavori.
  2. L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  3. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 | (Compiti dell’assemblea)

  1. L’assemblea ordinaria deve:
    1. eleggere i membri del consiglio direttivo;
    2. approvare il programma proposto dal consiglio direttivo;
    3. approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
    4. approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto e l’eventuale regolamento interno;
    5. deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla selezione dei soci;
    6. approvare l’ammontare della quota di associazione e di eventuali contributi a carico dei soci;
    7. deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio.

ART. 9 | (Validità assemblea)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi con almeno 24 ore di distanza dalla prima qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’assemblea lo ritenga opportuno).
  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di ⅔ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 10 | (Verbalizzazione)

  1. Le discussioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale o di trarne copia.

ART. 11 | (Consiglio direttivo)

  1. Il consiglio direttivo è composto da minimo 3 a massimo 15 soci e comprende al suo interno presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere. Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea dei soci.
  2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
  3. Il consiglio è presieduto dal presidente e, in sua mancanza, dal vicepresidente
  4. Al consiglio direttivo spettano i seguenti compiti:
    1. fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
    2. eleggere al suo interno presidente, vicepresidente;
    3. sottoporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuali;
    4. stabilire la quota associativa per l’anno a venire;
    5. stabilire il programma di lavoro sulla base di quanto stabilito nel programma generale dall’assemblea;
    6. stabilire le condizioni per le prestazioni di lavoro da parte degli associati e assumere eventuale personale esterno all’associazione.

ART. 12 | (Presidente)

  1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il consiglio direttivo e l’assemblea.
  2. Convoca l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART.13 | (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
    1. quote associative e contributi degli aderenti;
    2. contributi e agevolazioni messi a disposizione da Stato, Regioni, Province, Comuni e dalle ComunitĂ  Europee;
    3. contributi dei privati
    4. ogni altro tipo di entrate ai sensi della L 383/2000.
    5. proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione;
  2. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali;
  3. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.
  4. E’ fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione.
  5. L’associazione, per il migliore raggiungimento delle finalità, potrà possedere, gestire e disporre a vario titolo (affitto, locazione, comodato, vendita, donazione, successione ed ogni altro titolo legislativo riferito alla normativa nazionale e internazionale, ritenendosi l’elenco puramente esemplificativo e non esaustivo) di beni mobili, immobili e attrezzature.

ART. 14 | (Rendiconto economico-finanziario)

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo di gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese dell’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15 | (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 18 | (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia (legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006)

ART. 19 | (Consorzi/Coordinamenti)

L’associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi o riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito e aderire ed integrarsi con altre associazioni perseguenti le stesse finalità per il raggiungimento dello scopo sociale.